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Ad ognuno il suo mestiere

  • Elena Ferrero
  • 21 ago 2017
  • Tempo di lettura: 6 min

La questione dell’abusivismo professionale nel campo della salute e del benessere e, nello specifico, in quello nutrizionale sta raggiungendo in Italia proporzioni sempre più estese, intensificando nella popolazione il clima di confusione su questo ambito.

I titoli con cui si presentano i soggetti che si spacciano per esperti in nutrizione hanno i nomi più fantasiosi: “iridologi”, “etologi alimentari”, “consulenti nutrizionali”, “coach alimentari”, “diet-wellness coach” fino ad arrivare a personal trainer e naturopati. Vengono, inoltre, elargiti consigli nutrizionali con grande libertà anche nelle palestre, in centri di estetica ed erboristerie. Ultimamente, con il grande aiuto dei social network, hanno iniziato a distribuire sedicenti programmi miracolosi anche le persone comuni, soprattutto mamme desiderose di “aiutarne” altre (ciò è ancora più pericoloso se si pensa che esse tendono a dare consigli per condizioni particolarmente delicate, come gravidanza e allattamento). Che c’è di male – potrebbero sostenere costoro – se comunque ogni giorno siamo inondati di articoli, programmi televisivi e pubblicità in cui si parla di nutrizione in tutte le salse? In ambito di alimentazione tutti si sentono in dovere di pronunciarsi, bombardandoci di informazioni che dicono tutto e il contrario di tutto. Come sorprendersi, quindi, dell’estrema confusione della popolazione? Se poi si parla di obesità, il problema si inasprisce ulteriormente, poiché i truffatori dell’industria della dieta promettono perdite di peso molto più rapide rispetto ai trattamenti convenzionali, spesso tramite prodotti sostitutivi e integrativi di dubbia natura. E dato che le persone tendono a valutare l’efficacia di una dieta in base a quanto peso perdono nel minor tempo possibile, daranno più fiducia a questi soggetti piuttosto che ai veri esperti.

Un punto di partenza per tutelare la salute della popolazione può essere quello di cercare di far chiarezza sul quadro legislativo che disciplina in Italia l’atto di elaborare diete.

Di per sé, il termine “nutrizionista” non è definito da una legge in senso stretto: il Ministero della salute, nel parere del Consiglio Superiore di Sanità, lo definisce come “lo specialista in alimentazione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica”. La circolare del 6 agosto 2012 della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale afferma che la qualifica di nutrizionista afferisce esclusivamente alle professioni sanitarie individuate e riconosciute nel Sistema sanitario nazionale, tra cui il biologo, il medico, il dietista e – recentemente – il farmacista, fermo restando le diverse competenze.

Attualmente, le figure professionali che – secondo la legge – possono elaborare diete sono il Dietologo, il Dietista e il Biologo Nutrizionista. Vediamole rapidamente una per una.

Il Dietologo è un medico che, successivamente alla Laurea in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in Nutrizione. Egli, in quanto medico, può far diagnosi e prescrivere ed elaborare diete.

Il Dietista è una figura presente da molti anni nei vari reparti ospedalieri e traduce in pratica prescrizioni dietetiche di pazienti che vengono inquadrati dal punto di vista diagnostico dai medici. Per diventare Dietista è necessario conseguire la laurea di 1° livello in Dietista. Il Corso di laurea in Dietistica, a numero chiuso, è di tipo teorico – pratico, ha una durata di tre anni e prevede l’obbligo della frequenza. Non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, in quanto non esistente. L’esame finale ha valore di esame di Stato Abilitante all’esercizio della professione. Dopodiché, il dietista può svolgere la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Il Dietista ha, perciò, le specifiche competenze per elaborare diete a qualsiasi soggetto – sano o malato – ma necessita sempre, prima di iniziare il suo operato, della prescrizione del medico (2), (4), (5), (6), (a) e (c).

Discorso un più articolato merita la figura del Biologo Nutrizionista, professionista in possesso della laurea magistrale (5 anni) in Biologia. Il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93 attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche” e, inoltre, “la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi”. Secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12/04/2011, per di più, “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute”. In base a ciò, l’Ordine nazionale Biologi sottolinea come “il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico”. Sembra, tuttavia, che vi sia una importante confusione legislativa su questo punto, dato che lo stesso Ordine afferma altresì che “le diete che il biologo può elaborare possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. Se invece il cliente presume di essere affetto da una qualche patologia e vorrebbe dal biologo consigli alimentari per curarla, il biologo deve rinviarlo al medico perché accerti, con le sue competenze, se il soggetto è affetto da una qualche patologia e solo dopo questo accertamento potrà determinare ed elaborare una dieta che consenta, unitamente ai farmaci consigliati dal medico, il recupero dello stato di benessere. L’obbligo che incombe al biologo è, infatti, quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci”. Ciò viene sottolineato anche dal parere del ministro della Salute del 15 dicembre 2009. Quindi, poco chiaro persiste il rapporto di (in)dipendenza medico-biologo (1), (3), (b), (c), (d).

Oltre a ciò, va sottolineato che il titolo di “Biologo Nutrizionista” di per sé non certifica la competenza professionale del soggetto, in quanto, sempre secondo l’Ordine dei Biologi “per svolgere la professione di Biologo Nutrizionista è sufficiente l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi nella Sezione A”. La specializzazione in Scienze della alimentazione, infatti, non è obbligatoria per svolgere la professione di Biologo nutrizionista. In base a ciò, quindi, anche un laureato in Biologia Ambientale o Molecolare, per esempio, può fregarsi del titolo di Biologo Nutrizionista, senza aver mai affrontato un corso di nutrizione in tutta la sua carriera, godendo delle stesse libertà professionali di chi invece si è specializzato in nutrizione (b).

Chiariamo: il Biologo Nutrizionista che ha portato a termine una formazione adeguata è pienamente competente nell’elaborazione di diete per soggetti sani e con patologie, ma il fatto di formarsi o meno sta solo alla sua buona coscienza. Non sempre, purtroppo, ciò avviene. Fra l’altro, per l’incompetenza di chi si fregia di questo titolo, senza essersi formato, si diffondono nella popolazione pregiudizi e sospetti, che portano sempre più a rivolgersi a soggetti privi addirittura di alcun titolo, ma con maggiore appeal mediatico.

A causa di questa legislazione tutt’altro che chiara (anche per i professionisti stessi) è presente una – talvolta molto accanita – disputa tra le diverse professionalità della nutrizione in merito alle relative competenze ed agli ambiti specifici di intervento. Proprio questa lotta continua, fatta, a volte, anche di denigrazioni vicendevoli, costituisce un terreno fertile per il proliferare di figure non autorizzate, del tutto impreparate, ma con l’astuzia di saper approfittare della situazione di poca chiarezza ed anche della mancanza pressochè totale di controlli e sanzioni. Per di più queste figure “d’arrembaggio” puntano sull’appeal mediatico e sulla soluzione rapida e senza fatica, di indubbia efficacia sulle persone che, senza adeguata informazione in merito, hanno la sensazione di risolvere un grande bisogno nell’immediatezza e con molta facilità.

Nella speranza che, in futuro, la legislazione in merito possa chiarirsi, un valido consiglio può essere quello di informarsi sempre sul percorso di formazione della persona a cui ci si sta rivolgendo.

Per quanto riguarda i Dietologi, consultando il sito della FNOMCEO è possibile controllate l’anagrafe nazionale – in cui sono iscritti obbligatoriamente tutti i medici che lavorano in Italia – verificando in primo luogo se il professionista al quale ci si rivolge è realmente un medico e, in secondo luogo, quale specialità ha conseguito. Potremmo scoprire che il sedicente dietologo in questione, in realtà è specializzato ad esempio in endocrinologia o in chirurgia plastica, quindi non in possesso del titolo formale che certifica la sua competenza in nutrizione. In genere, la preparazione della classe medica – che non ha seguito una specializzazione a riguardo – è piuttosto limitata in materia di nutrizione, sia in Italia che all’estero. La frequenza di corsi post laurea, quali master o specialità affini alla nutrizione, possono dare al medico una buona preparazione nel campo della nutrizione, ma – ovviamente – non tutti li seguono.

Per quanto concerne, invece, i dietisti è possibile controllare nel sito ANDID se è presente il nome del professionista cui siamo interessati, anche se l’iscrizione all’associazione è assolutamente volontaria, quindi l’assenza del nominativo nell’elenco degli iscritti non significa che egli non sia in possesso del titolo abilitante.

Per quanto riguarda i biologi, come detto, aver seguito corsi di dietetica e nutrizione non è obbligatorio, e ci si può fregiare del titolo di nutrizionisti semplicemente iscrivendosi all’albo. Quindi, quando siamo di fronte a una persona che si qualifica come biologo nutrizionista, conviene non solo controllare l’iscrizione all’elenco dell’ordine dei biologi ma anche il curriculum intrapreso.

Detto ciò, come ben sappiamo, una laurea non è una garanzia assoluta della preparazione del soggetto che la esibisce. Essa costituisce, tuttavia, una prima base di certezza a cui affidarsi. La salute è un bene da difendere e tutelare e l’informazione è il primo dei mezzi con cui perseguire quest’obiettivo.

FONTI

  1. LEGGE 24 maggio 1967, n. 396

  2. DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

  3. DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1993, n. 362

  4. DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1994, n. 744

  5. LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42

  6. LEGGE 10 agosto 2000, n. 251

  7. www.andid.it

  8. www.onb.it

  9. www.atlantedelleprofessioni.it

  10. www.laleggepertutti.it

Articolo scritto per http://formotionacademy.it/2017/08/21/ad-ognuno-suo-mestiere/

 
 
 

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