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Un punto di svolta per le professioni sanitarie: il DDL Lorenzin

  • Elena Ferrero
  • 26 gen 2018
  • Tempo di lettura: 8 min

Il 22 dicembre 2017 è una data storica per chi si occupa di nutrizione, sia che si tratti di un biologo sia che si tratti di un dietista. In questa data, infatti, è stato definitivamente approvato il Disegno di Legge denominato “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" e più noto come DDL Lorenzin, dal nome dell’attuale Ministro della salute.

Il disegno di legge riguarda molte tematiche, tutte di estremo interesse e non solo in tema nutrizione, ma il presente articolo si concentrerà solo su quest’ultimo argomento.


Partiamo dal Dietista, da sempre Professione Sanitaria, ma priva di Albo e Ordine. L’articolo 3 del DDL riguarda proprio il “riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”. Con il nuovo DDL vengono istituiti (comma 9) un Ordine degli Infermieri, un Ordine delle Ostetriche e un terzo Ordine - dove confluiscono tutte le altre Professioni Sanitarie che per numerosità non potrebbero avere un ordine proprio (tra cui il Dietista) - chiamato "Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie della Riabilitazione, Tecniche e della Prevenzione".

Questa senz’altro è una grande conquista per tutti i Dietisti, per giunta attesa da tempo. Abbiamo, a questo riguardo, chiesto l’opinione di Ersilia Troiano, Presidente dell’ANDID (l’Associazione Italiana Dietisti) e di Marco Tonelli, Segretario Nazionale ANDID.


«Con il DDL Lorenzin si completa il percorso di riconoscimento giuridico delle Professioni Sanitarie, che ha visto nell’emanazione dei profili professionali (per il Dietista definito dal DM 744/94) una pietra angolare ed è stato costellato di una serie di svolte epocali, dalla legge 42/99, con la quale la nomenclatura di “professione sanitaria” ha sostituito la desueta denominazione di “professione sanitaria ausiliaria” e, ancora, la formazione universitaria, l’autonomia e la responsabilità professionale.

Detta in parole semplici, i professionisti sanitari diventano professionisti a tutti gli effetti, non solo nella pratica professionale ma anche “sulla carta”, con una struttura organizzativa di valenza giuridica che li governa e vigila, a tutela della qualità professionale e della salute della popolazione.

Un grande traguardo, dunque, per tutte le Associazioni di Professionisti Sanitari che, riunitesi nel CONAPS proprio con questo obiettivo politico, dopo venti anni di “Odissea”, raggiungono finalmente Itaca…»


L’articolo 3 prosegue, affermando che “ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”. Dunque, all'interno di questo Ordine, verranno istituiti gli Albi delle singole Professioni Sanitarie, fra cui quello dei Dietisti, a cui sarà obbligatorio iscriversi per poter esercitare la professione di Dietista.

Ma, che cosa significa, in pratica, avere un Ordine e un Albo? Che cosa cambierà ora per il Dietista, che in precedenza poteva contare “soltanto” su un’associazione, (ANDID)?


«Ordine ed albo significano innanzitutto tutela dei cittadini e dei professionisti. Prima di tutto contro l’abusivismo che, nell’area della nutrizione e della dietetica, è senza dubbio una piaga dilagante.

La tutela dei cittadini e dei professionisti passerà innanzitutto attraverso la possibilità di consultare elenchi pubblici completi ed ufficiali dei professionisti esercenti: il cittadino potrà dunque verificare direttamente sul sito dell’albo se il soggetto cui intende rivolgersi sia o meno un professionista “titolato”. Questo potrà rappresentare un meccanismo di verifica anche per i professionisti stessi, per segnalare eventuali abusi all’Ordine stesso o alle Autorità competenti.

Gli albi e gli ordini potranno inoltre vigilare con maggiore rappresentatività sull’abusivismo – che, tra l’altro, sarà perseguibile con pene più aspre considerato che lo stesso DDL, all’articolo 12, modifica in tal senso il codice penale - anche in virtù delle maggiori risorse che l’obbligatorietà, per legge, dell’iscrizione ai fini dell’esercizio professionale garantirà. È infatti inutile nascondere che, fino ad ora, data la non obbligatorietà dell’iscrizione, i professionisti iscritti non hanno mai superato – e mi riferisco a tutte le professioni sanitarie e non solo ai dietisti - non più del 20% di tutti i professionisti esercenti sul territorio nazionale, con ovvie ripercussioni sulle risorse disponibili.

Altro capitolo molto importante è rappresentato dall’obbligatorietà per i professionisti di rispettare le “regole” imposte dai Codici Deontologici: tutte le violazioni potranno essere oggetto di sanzioni disciplinari, con ovvie ripercussioni non solo sulla tutela del cittadino ma anche per i professionisti che operano in maniera corretta a fronte di quelli che, inutile negare che esistano, sfuggono ai principi da essi sanciti.

Ultimo ma non ultimo, albi ed ordini garantiranno alle professioni maggiore e reale rappresentatività e possibilità di partecipazione alla vita istituzionale del paese: in particolare, sarà importantissima la presenza obbligatoria dei rappresentanti degli Ordini in organi istituzionali quali il Consiglio Superiore di Sanità».


ANDID ha molti dei meriti di questo importante passaggio: vi saranno cambiamenti nel ruolo dell'associazione ora che esiste anche un albo?


«Senza rischiare di essere autocelebrativi, è indubbio che ANDID, come le altre Associazioni professionali, abbia sempre lottato per questo ed altri obiettivi importanti, pur nella “scarsezza” dei numeri che, si sa, contano.

Tutte le rappresentanze professionali attuali dei Collegi e delle Associazioni maggiormente rappresentative (come ANDID) saranno istituzionalmente preposte a seguire l’iter di attuazione dei Decreti attuativi del DDL Lorenzin (che, di fatto, costituiranno ordini ed albi) in collaborazione con il Ministero della Salute.

Mai come in questo preciso momento, dunque, è ancora più importante sostenere ANDID in qualità di Associazione che procederà verso l’Albo Nazionale, non solo per l’importantissimo obiettivo di sostenere la costruzione di una grande e matura comunità di professionisti, ma anche per conferirle ulteriore forza per vigilare e lavorare affinché le previsioni di legge siano rispettate ed applicate, anche per quel che concerne l’eventuale sovrapposizione di profili professionali e competenze per legge riservate alla professione, aspetto “temuto” da molti colleghi e sul quale bisognerà sorvegliare con attenzione».



Se per il Dietista le novità sono molte, quelle per il Biologo non sono da meno. L’articolo 5 del DDL riguarda, infatti, l’ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo, che diventano ufficialmente Professioni Sanitarie. L’Ordine dei biologi rientrerà quindi sotto la vigilanza del ministero della Salute, e non più sotto quella del ministero della Giustizia. Tale passaggio era atteso da molti anni, abbiamo chiesto un’opinione a riguardo al Sen. Vincenzo D’Anna, Presidente dell’Ordine Nazionale Biologi, che ha giocato un importante ruolo in questo traguardo.

«In verità era atteso fin dalla costituzione dell'Ordine e quindi da 50 anni. Gli effetti e le ricadute del passaggio alle professioni sanitarie sono tutti di segno positivo e si possono riassumere nella parificazione della professione del biologo a tutte le altre professioni che concorrono ad interessarsi della salute dell'uomo. Si tratta di un evento che parifica la nostra categoria alle altre categorie cosiddette 'benemerite' della sanità e che riconosce, implicitamente, l'importanza della professione del biologo. Sul piano pratico, conferisce ai biologi che esercitano nel campo delle materie sanitarie (laboratori di analisi, nutrizionisti, ecc.), il pieno riconoscimento delle attività svolte senza alcuna subalternità professionale ed inquadramento giuridico ed economico con le altre categorie sanitarie».


Che cosa cambia nella pratica, dopo questo passaggio, per chi esercita la professione di Biologo?


«Cambia, come si sarà capito, l'inquadramento negli organici sanitari dei biologi che prima erano ricompresi nei ruoli sanitari e non tra le professioni sanitarie. Per quanto concerne i liberi professionisti, viene sancito il pieno riconoscimento della loro attività intesa come espressione di una professione sanitaria e non come un surrogato della medesima allorquando, ad esempio, i biologi vanno a svolgere compiti e funzioni professionali in concomitanza e/o concorrenza con altri professionisti sanitari. In sintesi: i biologi non possono più essere considerati figlio di un dio minore».


In seguito al passaggio del Biologo a Professione Sanitaria, sono sorti timori generali di possibili sovrapposizioni, soprattutto in ambito ospedaliero, fra le professioni di Dietista e di Biologo Nutrizionista. Il DDL, tuttavia, sottolinea che gli Ordini “individuano l’ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”. Ecco, a riguardo, l’opinione del Sen. D’Anna.


«Innanzitutto non va confusa la figura del dietista con quella del nutrizionista che è figura che richiede percorsi di formazione e qualificazione con la laurea magistrale e l'ulteriore specializzazione. In verità della nutrizione umana ancora oggi si interessano figure non propriamente idonee a svolgere tale compito e si impone, pertanto, una rivisitazione legislativa che chiarisca, in termini netti, quali siano i requisiti per poter svolgere l'attività di nutrizionista evitando così furbizie e scorciatoie».



Il DDL costituisce un grande punto a favore delle professioni sanitarie anche dal punto di vista della lotta all’abusivismo di professione.

Viene infatti sostituito il noto articolo 348 del codice penale con il seguente: “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. […] La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata”. Dunque, un forte inasprimento delle pene per i furbetti che lucrano sulla salute della gente, esercitando la professione del “nutrizionista” senza averne i titoli.

Inoltre, “si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”. Dunque verrà punito anche chi, pur essendo professionista, assolda altri – non legittimati – a svolgere abusivismo (e sappiamo bene quanto questo fenomeno sia diffuso, soprattutto – non facciamo nomi – associato alla vendita di prodotti dimagranti).

Dunque, ottime notizie per i professionisti! Tuttavia, la difficoltà spesso lamentata è quella della segnalazione stessa del soggetto che commette abuso (soprattutto se l’abuso avviene sul web). Abbiamo a tal proposito, chiesto – sia alla Dott.ssa Troiano sia al Sen. D’Anna - qual è la modalità più diretta per segnalare un abusivo.


Troiano-Tonelli: «Come associazione siamo intervenuti spesso, e anche con successo, su questioni “macroscopiche” come ad esempio rettifiche di notizie false o lesive della nostra professione apparse su siti o blog più o meno ufficiali, o su articoli di quotidiani o periodici cartacei o on-line. Tuttavia, la battaglia contro l'abusivismo deve essere combattuta anche da ogni singolo professionista, proprio perché la casistica è purtroppo ricchissima e le associazioni professionali non possono da sole far fronte ad ogni segnalazione. Le autorità competenti a cui ci si può rivolgere sono i Carabinieri del NAS, le Guardia di Finanza e l'Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato (AGCM). Sul sito ufficiale di quest'ultima è possibile tra l'altro scaricare i moduli per fare la segnalazione al link: http://www.agcm.it/moduli/tutela-del-consumatore/55-tutela-consumatore/contact-center/5616-come-segnalare.html oppure registrarsi e fare una segnalazione online».


D’Anna: «L'Ordine Nazionale dei Biologi, acquisita la segnalazione, si rivolge agli organi di polizia giudiziaria, quali i Nuclei Antisofisticazione (Nas) dell'Arma dei Carabinieri affinché, con i poteri loro conferiti, si svolgano le adeguate verifiche e le eventuali denunce all'autorità giudiziaria».


Articolo scritto e pubblicato per l'Osservatorio contro l'abuso di professione.

 
 
 

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